9th IAWJ BIENNAL INTERNATIONAL
CONFERENCE
“EQUAL JUSTICE FOR
ALL: ACCESS, DISCRIMINATION, VIOLENCE, CORRUPTION”
March 25-28, 2008
PANAMA CITY, PANAMA
Del CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
ROMA, ITALIA
Il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo
di rilevanza Costituzionale e si fa riferimento ad esso agli articoli 104, 105,
106 e 107 della Costituzione, ovvero la legge fondamentale dello Stato
italiano. L'articolo 110 della Costituzione, assegna al Ministro della
Giustizia (dunque al potere Esecutivo) il compito di curare
"l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”,
però garantisce la piena autonomia e
indipendenza dei giudici da ogni altro potere dichiarando che essi "sono
soggetti soltanto alla legge."
L'organo che assicura
l'autonomia dell'ordine giudiziario, in omaggio al principio di separazione dei
poteri, è il Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.), cui compete
l’autogoverno dei magistrati ordinari, civili e penali.
Ad esso spettano,
infatti, le competenze in materia di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti,
promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari (i
magistrati amministrativi, contabili e militari hanno propri organi di
governo). Le funzioni di autogoverno del Consiglio Superiore della
Magistratura, quindi in materia di stato giuridico dei Magistrati,
riguardano:
·
assunzione (sempre
tramite concorso pubblico);
·
assegnazione ad un
incarico;
·
promozione;
·
trasferimento;
·
attribuzione di sussidi
ai magistrati e alle loro famiglie;
·
procedimento
disciplinare;
·
nomina dei magistrati di
Cassazione;
·
nomina e revocare i
magistrati onorari.
A queste funzioni per così dire tradizionali si
sommano altre più moderne prerogative tanto che in questi ultimi anni le
attribuzioni del CSM sono andate via via mutando in seguito alla
evoluzione dell’assetto costituzionale
del Paese e ai profondi cambiamenti che la magistratura a partire dagli anni
sessanta ha conosciuto nella propria composizione, nella cultura diffusa, nelle
tipologie di attività.
Nello stesso tempo è cambiata l’intera società,
veicolando domande di giustizia via via più complesse e incisive. In
particolare i processi di integrazione europea e l’evoluzione del sistema
sociale e politico hanno mutato radicalmente il ruolo istituzionale e le
modalità di lavoro della magistratura. Tutto ciò ha avuto influenze profonde
sul CSM cha ha assunto un effettivo ruolo di garanzia dell’indipendenza della
magistratura e di strumento che concorre alla qualità del servizio erogato.
In questo ambito va pure riaffermato –
trattandosi di linea di indirizzo generale – il principio che l’organizzazione
degli uffici giudiziari deve essere ispirata alla politica di genere in modo da
favorire le condizioni di lavoro della donna magistrato.
Si pensi all’eliminazione di disparità di fatto che possono
rinvenirsi nell’organizzazione del lavoro giudiziario in tema di conciliazione,
di maternità, di assegnazione di prima sede, di tramutamenti, di formazione
delle tabelle e di ricongiungimento famigliare.
Il CSM si sta già muovendo secondo due direttrici:
·
creazione di un Comitato
per le Pari Opportunità in Magistratura (presente fin dal 1992) e della Rete di
Comitati per le Pari Opportunità nelle professioni legali (avvocati e
magistrati) dal maggio 2007 ;
·
formazione sulla
tematica della discriminazione e della violenza verso le donne nei corsi
proposti ai magistrati.
Da un lato vi è quello di svolgere uno studio
analitico sui percorsi professionali dei magistrati differenziati per genere e
avuto riguardo alla situazione professionale extralavorativa di ciascuno.
Dall’altro, alla luce di tale
rilevazione di dati, che deve essere costantemente aggiornata, di individuare
le iniziative necessarie caso per caso per eliminare le disparità di fatto, da
un alto superando le condizioni di lavoro che provocano effetti diversi a
secondo del sesso nei confronti di coloro che pur svolgono le stesse funzioni,
e dall’altro favorendo, anche mediante nuove articolazioni dell’organizzazione
del lavoro l’equilibrio tra responsabilità famigliari e professionali.
Recita l’art. 29-bis del
Regolamento interno del Consiglio: “ 1. E’ istituito il Comitato per le Pari
Opportunità in magistratura, con il compito di formulare alle competenti
Commissioni referenti, pareri e proposte finalizzate alla rimozione degli
ostacoli che impediscono la piena realizzazione di apri opportunità tra uomini
e donne nel lavoro dei magistrati oltre che alla promozione di azioni positive.
2. Il comitato è
presieduto del Presidente della Commissione per la riforma giudiziaria e
l’amministrazione della giustizia ed è composto da: a) due componenti del
Consiglio Superiore della Magistratura; b) sei magistrati ordinari designati,
in proporzione della loro rappresentatività, da associazioni della
magistratura; c) due esperti nominati dal comitato nazionale e dalla
commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, istituiti
rispettivamente, presso il Ministero del Lavoro e il Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”
In particolare l’ambito operativo del
Comitato si inserisce nel più ambizioso progetto della Rete dei Comitati di
Pari Opportunità nelle Professioni Legali che elabora un programma annuale
delle attività e mira ad un riconoscimento anche europeo anche in termini di un
sostegno finanziario eventualmente offerto dall’UE.
3. RETE DI COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA’ DELLE PROFESSIONI
LEGALI
La legislazione
specifica in materia di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
lavoro è stata introdotta con la legge 9.12.1977 n. 903, attuativa della
direttiva CEE 9.2.1976.
I principi della non
discriminazione nell'ambito del rapporto di lavoro erano, peraltro, già
presenti nell'ordinamento nazionale in forza degli artt. 3, 37 e 51 della
Costituzione e dell'art. 15 della legge 20.5.1970 n. 300 (statuto dei
lavoratori) che vieta gli atti discriminatori (a contenuto omissivo o
commissivo) nell'ambito del rapporto di lavoro.
Le carenze della legge
n. 903 da più parte rilevate imposero un ulteriore passo normativo per dare
veste concreta all'affermazione del principio di parità e realizzare
l'eguaglianza sostanziale nel rapporto di lavoro. A tale esigenza si intese
dare risposta con la l. 10.4.1991 n. 125, la quale ha per obiettivo il
perseguimento dell'eguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro
mediante la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione
di pari opportunità, ricorrendo, ove necessario all'adozione di azioni
positive, ovvero di misure destinate a "rimuovere gli ostacoli che di
fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità" (art. 1, Carta
Costitutiva della Rete dei Comitati per le Pari Opportunità delle Professioni
Legali).
Nell'ambito di un
ulteriore impulso all'attuazione dei principi in tema di parità e di esclusione
di ogni forma di discriminazione, nella seconda metà degli anni '90 si è
realizzata una profonda revisione dell'ordinamento nazionale in forza della
legge 6.2.1996 n. 52 (legge comunitaria per il 1994), nonché di quella n. 144
del 17.5.1997, recanti delega al Governo ad emanare uno o più decreti
legislativi destinati a ridefinire e potenziare le funzioni della legge n. 125
del 1991.
La delega è stata
esercitata con il d.lgs. 23.5.2000 n. 196, il quale ha profondamente innovato
la disciplina in materia di azioni positive e di consigliere e consiglieri di
parità. In particolare, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni,
vengono richiamati le norme del d.lgs. 3.2.1993 n. 29 (ora d.lgs. 30.3.2001 n.
165) sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti in materia di gestione delle
risorse umane (art. 7) e pari opportunità tra uomini e donne (art. 61), e si
prevede che le amministrazioni stesse "predispongono piani di azione
positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli
ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità
di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne" (art. 7, c. 5). Viene, di
conseguenza, abrogato (tra l'altro) l'art. 2, c. 6, della l. n. 125 del 1991.
Lo stesso d.lgs. n.
161 del 2000 disegna in termini diversi e più incisivi la figura della
consigliera o del consigliere di parità, che viene articolata su livello
nazionale, regionale e provinciale, a seconda del livello di influenza delle
strutture pubbliche e private interessate dalla loro azione. Tale soggetto svolge
"funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di
uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel
lavoro" (art. 1) ed è nominato con decreto del Ministro del lavoro, di
concerto con il Ministro delle pari opportunità (art. 2).
La nuova disciplina
legislativa, dunque, legittima ed, anzi, rafforza la istituzione del Comitato
pari opportunità, quale soggetto ausiliare delle amministrazioni, ed in
particolare del Consiglio superiore, in materia di realizzazione delle pari
opportunità tra uomo e donna, anche in magistratura. Sul piano organizzativo,
non trovando applicazione ai magistrati la disciplina di carattere collettivo
prevista per il pubblico impiego, il Consiglio può prevedere in via autonoma la
composizione del Comitato.
L'obiettivo di ciascun Comitato, dopo l'abrogazione
del comma VI dell'art. 2 della legge n. 125 del 1991, deve essere disegnato con
riferimento all'art. 7 del d.lgs. 23.5.2000 n. 196, che ha meglio puntualizzato
l'ambito ed il contenuto delle azioni positive.
Per il buon funzionamento della giurisdizione si
avverte la necessità di compiere un salto di prospettiva culturale partendo dal
dato di una reale acquisizione di situazioni di pari dignità di prospettive in
ambito professionale per lanciare una sfida istituzionale: la donna nel settore
della giustizia riesce, seppure ancora fra troppe difficoltà, a ritagliarsi
spazi di impegno anche in posizioni apicali. Le esperienze maturate dal CPOM
del Consiglio Superiore della Magistratura –organo quest’ultimo che certamente
rappresenta un importante microcosmo sociale di rilievo costituzionale-
raffrontate e coniugate anche a quelle dei Comitati per le pari opportunità
delle diverse magistrature, nonché dell’avvocatura, potrebbero entrare in
primariamente in una rete regolata da uno statuto proprio e quindi in un
circuito di confronto virtuoso con la politica e le altre istituzioni.
Si pensi, per esempio, ad alcuni temi - già all’ordine
del giorno del CPO del CSM - che
potrebbero costituire oggetto di riflessione e di azione comune nell’ambito di
una costituenda rete nazionale, che dovrebbe poi confrontarsi anche con
l’orizzonte e le diverse esperienze europee, quali:
- l’ analisi della normativa primaria e secondaria in
tema di flessibilità della prestazione lavorativa nei primi tre anni di vita
della prole;
- la valutazione delle disposizioni in tema di
salvaguardia del nucleo familiare;
- i progetti di istituzione di asili nido-aziendali nei
palazzi di giustizia con il coinvolgimento delle rappresentanze del personale
amministrativo;
- la creazione di Comitati pari opportunità decentrati
presso ciascun consiglio giudiziario;
l’istituzione di un
osservatorio sull’evoluzione del pregiudizio di genere nella giurisprudenza di
merito e di legittimità in materie “sensibili” (violenza sessuale e domestica,
l’addebito in tema di separazione e divorzio, l’applicazione dell’istituto
dell’affido condiviso)- dal Preambolo alla Carta Costitutiva della Rete dei
Comitati per le Pari Opportunità delle Professioni Legali-.
La disciplina legislativa
in materia di parità di trattamento è stata arricchita il 6 novembre 2007
grazie al D.lgs. n. 196, emesso in attuazione della direttiva 2004/113/CE, che
attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda
l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, anche in considerazione del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna.
La Carta Costitutiva della Rete dei Comitati per le
Pari Opportunità delle Professioni Legali, ha lo scopo, fra gli altri, di
creare una cooperazione fra i membri aderenti per analizzare il quotidiano
giudiziario al fine di individuare dei criteri di bilanciamento, indicando
modalità compatibili con la contingente situazione dei magistrati e degli
avvocati; la proposta è stata presentata al convegno del 22 maggio 2007 “Il
diritto alle pari opportunità fra attuazione e negazione” tenutosi al CSM, nel
quale una parte era dedicata alla donna nell’avvocatura, sviluppata dalle colleghe
avvocatesse del Comitato Pari Opportunità del CNF.
La proposta ha già avuto l’adesione del Comitato Pari
Opportunità costituito presso il Consiglio Nazionale Forense, oltre che presso
l’Avvocatura dello Stato e presso le Magistrature speciali (Militare, Amministrativa
e Corte dei Conti) con ciò determinandosi la prima reale formale e sostanziale
sinergia fra magistratura e avvocatura, che fa onore al CSM al CNF ed è
dimostrazione dell’apertura dimostrata dalla Magistratura al femminile. Il
Presidente della Repubblica Italiana, nella seduta del CSM dello scorso 6
giugno 2007, dedicata alla attività svolta dal 1° settembre 2006 al 31 maggio
2007, ha citato il suddetto convegno nella rassegna delle attività molteplici e
intense, unitamente alla Terza Conferenza Europea dei Giudici e al Corso di
formazione sulla sicurezza del lavoro, precisando che sono argomenti che hanno
sempre suscitato il suo interesse e per questo motivo ha voluto essere presente
in quelle tre occasioni, con messaggi di convinta adesione alle iniziative, e
di incitamento a perseverare nell’approfondimento delle tematiche affrontate.
Nel preambolo della Carta Costitutiva di tale Rete di
Comitati sono così riassunte le esigenze da cui sorge la necessità di un
raccordo per garantire pari prospettive professionali in tutto il
settore della giustizia (in quanto anche nell’ambito dell’avvocatura si
riproducono analoghe problematiche).
Il CSM si fa portavoce di queste esigenze di più largo
spettro in quanto si inseriscono nel moderno obiettivo di buon funzionamento ed
efficacia della giurisdizione cui tutti gli operatori (sia pubblici sia delle
professioni forensi) contribuiscono.
La Rete dei Comitati per le pari opportunità fra
diverse posizioni del settore giudiziario
che presentano alcuni tratti comuni (l’impegno, il perseguimento di un
interesse di rilevanza pubblica nello svolgimento dell’attività ha i seguenti
obiettivi:
“a)
analizzare il quotidiano giudiziario per individuare dei criteri di
bilanciamento indicando modalità compatibili con la contingente situazione dei
magistrati e degli avvocati, al fine di recuperare energie lavorative per
l’ufficio, evitando assenze non desiderate e un’inevitabile perdita di
professionalità;
b)
scambio di esperienze relative all’organizzazione del lavoro, anche per
ragionare sulla creazione di precondizioni sociali (servizi di aiuto e
assistenza alla famiglia, previsioni di orari di lavoro compatibili con il
ruolo materno);
c)
promozione della figura di donna nella giustizia che non viva un modello di
giurisdizione burocratica, accontentandosi dello svolgimento di un semplice
lavoro di ufficio privo di tensioni ideali;
d)
prendere un impegno, a prescindere dal genere, orientato verso una ricchezza di
sensazioni perché il magistrato e/o l’avvocato, trattando di diritti negati,
tratta di vicende umane;
e) creare delle politiche comuni sia a livello
nazionale che europeo, anche presentando alla Commissione Europea progetti
formativi e attuativi di politiche di genere nel mondo giudiziario,
coinvolgendo l’avvocatura e la magistratura tutta, con la finalità di
realizzare un equilibrio tra responsabilità familiari e professionali,
contemperando l’impegno lavorativo con le esigenze di adempimento delle proprie
funzioni in ambito familiare, con contrazione dei tempi dedicabili
all’aggiornamento e alla formazione professionale.( art.1, Carta Costitutiva
della Rete dei Comitati per le Pari Opportunità delle Professioni Legali).
4. L’ACCESSO
Il processo di trasformazione delle società
contemporanee, sviluppatosi all’insegna dell’individualismo, pur elevando la
persona umana al rango di valore ultimo da perseguire, ha a lungo negato valore
ontologico alla differenza di genere, producendo subordinazioni e
discriminazioni tra i sessi, sia sul piano delle relazioni economiche che
sociali.
La scoperta della differenza di genere come un
“valore” e non già come una “minorità” è il portato di una più generale
constatazione che il lavoro qualificato delle donne ha costituito e costituisce
un fattore fortemente dinamico della crescita dei modi di produzione
contemporanea, producendo nuovi stili di direzione, flessibilità
nell’organizzazione, concretezza nelle scelte strategiche e creazione di
attività innovatrici.
Questo sviluppo, che è sensibile nel settore
delle Amministrazioni Pubbliche, non è invece ancora sufficientemente presente
nelle istituzioni politiche dove il deficit di rappresentanza delle donne è
grave, soprattutto se raffrontato con le situazioni degli altri Paesi europei,
perché si risolve in un deficit di democrazia del sistema politico.
Certamente, si è dovuto
attendere un intervento della Corte Costituzionale (l’organo di garanzia del
rispetto della Carta Costituzionale italiana) e una legge, la l. 1963/1966 per
avere nel 1965 le prime donne nella magistratura ordinaria.
TABELLA
RIASSUNTIVA DELL’ORGANICO IN SERVIZIO NELLA MAGISTRATURA ITALIANA
Totale complessivo |
|
|
|
sesso |
Tipo ufficio |
Tipo funzione |
Totale |
Donne |
Circondariale |
Direttive |
11 |
|
|
Ordinarie |
2884 |
|
|
Semidirettive |
67 |
|
|
Uditori |
176 |
|
Circondariale Totale |
|
3138 |
|
Distrettuale |
Direttive |
17 |
|
|
Ordinarie |
522 |
|
|
Semidirettive |
8 |
|
Distrettuale Totale |
|
547 |
|
Nazionale |
Direttive |
1 |
|
|
Ordinarie |
46 |
|
Nazionale Totale |
|
47 |
|
Fuori ruolo |
Fuori Ruolo |
81 |
|
Fuori ruolo Totale |
|
81 |
Donne Totale |
|
|
3813 |
Uomini |
Circondariale |
Direttive |
283 |
|
|
Ordinarie |
2863 |
|
|
Semidirettive |
387 |
|
|
Uditori |
173 |
|
Circondariale Totale |
|
3706 |
|
Distrettuale |
Direttive |
109 |
|
|
Ordinarie |
795 |
|
|
Semidirettive |
190 |
|
Distrettuale Totale |
|
1094 |
|
Nazionale |
Direttive |
57 |
|
|
Ordinarie |
322 |
|
Nazionale Totale |
|
379 |
|
Fuori ruolo |
Fuori Ruolo |
166 |
|
Fuori ruolo Totale |
|
166 |
Uomini Totale |
|
|
5345 |
Totale complessivo
magistrati ordinari |
|
9158 |
La
tematica del c.d. pregiudizio di genere, oggetto
di questo stesso convegno (a Panama) è estremamente attuale, partendo dalla
premessa che è estremamente diffusa anche tra i magistrati, ed interessa sia
gli uomini che le donne, la negazione di tale forma di discriminazione, vissuta
come deviazione dal canone di imparzialità.
Nei
fatti, ciascuno di noi è portatore di una sua visione della realtà, di una sua
scala di valori, di una sua idea di normalità, cosicché si poterebbe arrivar ad
affermare che il retroterra culturale di ciascuno costituisce il suo
“pregiudizio”.
Ma
rispetto ad ogni pregiudizio, e quindi anche al pregiudizio di genere, la prima
operazione da compiere è quella di farlo emergere, di acquisirne la
consapevolezza, di riconoscerlo, perché solo allora si può evitare di
lasciarsene condizionare.
Si
tratta, in pratica, di “controllare” il pregiudizio, ovvero tutto ciò che si dà
per scontato e che “precede” il giudizio.
Un punto rimane ancora oggi cruciale nella
magistratura, quello della presenza delle donne nelle posizioni di vertice.
Sono ormai passati 43 anni dalla nomina delle
prime donne entrate in magistratura nel lontano 5 aprile 1965, un tempo
ampiamente superiore a quello necessario per accedere alle funzioni direttive e
semidirettive, e il numero di donne che attualmente ricoprono incarichi di tal
genere è ancora ampiamente sbilanciato a sfavore delle donne stesse.
Come risulta dall’allegata tabella, con
riferimento al periodo 1965-1975, su un numero complessivo di magistrati uomini
pari a 1200, 246 hanno conseguito incarichi direttivi (20,56%) e 369 incarichi
semidirettivi (30,75%). Le donne nello stesso periodo sono state in totale 124,
di cui 15 (12,09%) hanno raggiunto incarichi direttivi e 33 (26,61%) incarichi
semidirettivi.
Con riferimento al periodo 1976-1985, il
numero dei magistrati uomini è di 1263, di cui 28 (2,21%) hanno conseguito
incarichi direttivi e 151 (11,95%). Le donne sono state 595, con 3 (0,50%)
direttivi e 36 (6,05%) semidirettivi.
Non è qui possibile un esame approfondito di
tali dati.
E’ tuttavia evidente che le presenze femminili
nei posti di vertice sono largamente inferiori a quelle maschili sia nel primo
che nel secondo periodo considerato. Né si può dire che ciò è dovuto alla
presenza in ruolo di una maggior numero di maschi entrati in precedenza, in
quanto i dati si riferiscono solo a magistrati entrati dal 15 aprile 1965 in poi
e testimoniano una presenza percentuale minore delle donne nei posti di vertice
in rapporto alla loro complessiva presenza numerica totale.
Va anche sottolineato che le differenze
nell’accesso ai posti direttivi e semidirettivi tra i magistrati uomini ed i
magistrati donna, che presentano un andamento percentuale negativo per le donne
con riferimento ad entrambe le categorie, sono ancora più accentuate per i
posti direttivi, il che fa pensare a maggiori resistenze nei confronti delle
donne per l’accesso a tali posti.
Nell’ambito delle percentuali riguardanti le
donne nei due periodi, il più alto valore di quelle riguardanti le colleghe più
anziane potrebbe spiegarsi con le eccezionali qualità delle donne “pioniere”.
Donne che ricoprono funzioni
direttive
Totale
complessivo |
|
|
|
|
||||||
sesso |
Tipo
funzione |
Tipo
ufficio |
ufficio |
Località |
Totale |
|
||||
Donne |
Direttive |
Circondariale |
Procura
della Repubblica presso il Tribunale |
AOSTA |
1 |
|
||||
|
|
|
|
CASALE
MONFERRATO |
1 |
|
||||
|
|
|
|
FROSINONE |
1 |
|
||||
|
|
|
|
IVREA |
1 |
|
||||
|
|
|
|
LECCO |
1 |
|
||||
|
|
|
Procura
della Repubblica presso il Tribunale Totale |
|
5 |
|
||||
|
|
|
Tribunale |
LODI |
1 |
|
||||
|
|
|
|
MILANO |
1 |
|
||||
|
|
|
|
NOVARA |
1 |
|
||||
|
|
|
|
PINEROLO |
1 |
|
||||
|
|
|
|
PISTOIA |
1 |
|
||||
|
|
|
|
VIGEVANO |
1 |
|
||||
|
|
|
Tribunale
Totale |
|
6 |
|
||||
|
|
Circondariale
Totale |
|
11 |
|
|||||
|
|
Distrettuale |
Corte di
Appello |
VENEZIA |
1 |
|
||||
|
|
|
Corte di
Appello Totale |
|
1 |
|
||||
|
|
|
Procura
repubblica minorenni |
CALTANISSETTA |
1 |
|
||||
|
|
|
|
L'AQUILA |
1 |
|
||||
|
|
|
|
MILANO |
1 |
|
||||
|
|
|
|
NAPOLI |
1 |
|
||||
|
|
|
|
PALERMO |
1 |
|
||||
|
|
|
Procura
repubblica minorenni Totale |
|
5 |
|
||||
|
|
|
Tribunale
di sorveglianza |
GENOVA |
1 |
|
||||
|
|
|
|
NAPOLI |
1 |
|
||||
|
|
|
|
SASSARI |
1 |
|
||||
|
|
|
Tribunale
di sorveglianza Totale |
|
3 |
|
||||
|
|
|
Tribunale
per i minorenni |
ANCONA |
1 |
|
||||
|
|
|
|
BOLZANO |
1 |
|
||||
|
|
|
|
CAGLIARI |
1 |
|
||||
|
|
|
|
LECCE |
1 |
|
||||
|
|
|
|
ROMA |
1 |
|
||||
|
|
|
|
TRENTO |
1 |
|
||||
|
|
|
|
TRIESTE |
1 |
|
||||
|
|
|
|
VENEZIA |
1 |
|
||||
|
|
|
Tribunale
per i minorenni Totale |
|
8 |
|
||||
|
|
Distrettuale
Totale |
|
17 |
|
|||||
|
|
Nazionale |
Corte
Suprema di Cassazione |
ROMA |
1 |
|
||||
|
|
|
Corte
Suprema di Cassazione Totale |
|
1 |
|
||||
|
|
Nazionale
Totale |
|
1 |
|
|||||
|
Direttive
Totale |
|
|
|
29 |
|
||||
Donne
Totale |
|
|
|
|
29 |
|
||||
Totale
complessivo |
|
|
|
|
29 |
|
||||
Totale complessivo |
|
|
Magistrato onorario |
sesso |
Totale |
COMPONENTE PRIVATO
SEZ. MINORENNI CORTE APPELLO |
Donne |
197 |
|
Uomini |
157 |
COMPONENTE PRIVATO
SEZ. MINORENNI CORTE APPELLO Totale |
|
354 |
COMPONENTE PRIVATO
TRIBUNALE MINORENNI |
Donne |
370 |
|
Uomini |
317 |
COMPONENTE PRIVATO
TRIBUNALE MINORENNI Totale |
|
687 |
ESPERTO DI
SORVEGLIANZA |
Donne |
375 |
|
Uomini |
118 |
ESPERTO DI
SORVEGLIANZA Totale |
|
493 |
ESPERTO DI TRIBUNALE
ACQUE PUBBLICHE |
Donne |
2 |
|
Uomini |
8 |
ESPERTO DI TRIBUNALE
ACQUE PUBBLICHE Totale |
|
10 |
GIUDICE DI PACE |
Donne |
1189 |
|
Uomini |
1956 |
GIUDICE DI PACE Totale |
|
3145 |
GIUDICE ONORARIO
AGGREGATO |
Donne |
10 |
|
Uomini |
67 |
GIUDICE ONORARIO
AGGREGATO Totale |
|
77 |
GIUDICE ONORARIO DI
TRIBUNALE |
Donne |
1252 |
|
Uomini |
736 |
GIUDICE ONORARIO DI
TRIBUNALE Totale |
|
1988 |
VICE PROCURATORE
ONORARIO |
Donne |
1121 |
|
Uomini |
630 |
VICE PROCURATORE
ONORARIO Totale |
|
1751 |
Totale complessivo |
|
8505 |
5. ATTIVITA’ SVOLTA DAL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA (CSM) E DAL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ DELLE
PROFESSIONI FORENSI
5.1 Parere reso dal CSM al Ministero della Giustizia
con deliberazione del 9 maggio 2007, relativamente al d.d.l. del 22 dicembre 2006 concernente le “Misure
di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la
persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità
di genere ed ogni altra causa di discriminazione”
Nella
nostra realtà nazionale le disparità toccano le donne sia nella fase di accesso
ad una tutela giurisdizionale adeguata, qualora siano vittime di episodi di
violenza che meno facilmente toccano individui di sesso maschile (la
giurisprudenza italiana in materia di atti di violenza sessuale e di violenze
in ambito famigliare interessa, nella gran parte dei casi, le sole donne), sia
di discriminazione della donna all’interno dello stesso sistema giustizia.
La
Convenzione per l’Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le
donne è nata per volere dell’ONU nel 1979, a cui l’Italia ha aderito nel 1996.
Il Comitato che ne regola e ne controlla l’applicazione, emettendo le
necessarie Raccomandazioni, da ultimo ha raccomandato, fra l’altro,
l’attuazione di campagne di sensibilizzazione sulla Convenzione e sugli
obblighi dello Stato Membro in base alla Convenzione, e sul significato e la
portata della discriminazione contro le donne, mirata al pubblico in generale
e, in special modo, ai funzionari pubblici, alla magistratura e all’avvocatura.
Si ritiene utile alla discussione il parere del CSM che ha ritenuto opportuno sottolineare come
sia importante inserire un livello di formazione capillare di tutti gli
operatori che, in ragione della singola professionalità ricoperta, vengono a
contatto con il fenomeno della violenza commessa sui soggetti deboli
(segnatamente donne e minori) e ciò per eliminare ogni possibile
improvvisazione sul piano dell’accoglienza, dell’intervista e della protezione
della vittima. Il parere, inoltre, rileva che altri Paesi europei hanno
normativamente previsto trattamenti personalizzati risocializzanti, su adesione
volontaria, per agenti che abbiano commesso fatti di violenza su donne, a
prescindere dall’instaurazione di un procedimento penale mentre, nel disegno di
legge in esame, non si prevedono interventi in tal senso.
L’art. 13 del DDL 2169/07 introduce una nuova forma di
reato –“Atti persecutori”, 612 bis c.p.- colmando una profonda lacuna
normativa che ha visto, quasi sempre, le forze di polizia e la magistratura
assenti sul piano dell’intervento in tutte quelle gravi situazioni conosciute
con il termine letterario di “stalking”, e già oggetto di osservazione e di
studio in numerosi Stati esteri. Si tratta, infatti, di quei comportamenti
molesti o minacciosi che, turbando le normali condizioni di vita, pongono la
vittima in un grave stato di disagio fisico e psichico, di vera e propria
soggezione e che sono capaci di determinare un giustificato timore per la
propria sicurezza, ovvero, per la sicurezza di persona particolarmente vicina
alla vittima. La nuova figura di reato, prevedendo una pena massima fino a
quattro anni di reclusione, consente l’adozione di misure coercitive a carico
del persecutore e, quindi, la possibilità di prevedere un piano concreto di
protezione della vittima.
Si segnala, così come il parere
ha fatto, la necessità di interventi sulla fattispecie dell’art. 571 c.p.
(abuso dei mezzi di correzione e di disciplina), norma che andrebbe, invece,
rivisitata, in particolare relativamente alla previsione di una pena molto
bassa (da tre a otto anni) nel caso derivi la morte della persona sottoposta
alla autorità dell’agente, a lui affidata per ragione di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l’esercizio di una professione o
di un’arte. Norma retaggio di una cultura patriarcale oggi non più accettabile.
La violenza contro le
donne è frutto della diffusa accettazione di ruoli stereotipati, di uomini e
donne, è necessario, pertanto, mirare alla eliminazione di stereotipi associati
ai ruoli tradizionali di uomini e donne nella famiglia e nella società; sono
certa che questo convegno contribuirà a diffondere la cultura della
comprensione del significato, e del contenuto, di parità sostanziale delle
donne, quasi sempre le uniche vittime delle violenze in famiglia.
DATI DEL
MINISTERO DELL’INTERNO, DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA
-ITALIA-
NUMERO DEI DELITTI
CHE HA COME VITTIME PERSONE DI SESSO FEMMINILE
a) Le violenze su
maggiori di anni 14 sono state il 24% in più (da 1.516 a 1875)
b) Le violenze su
minori di anni 14 sono state il 25% in piu (da 89 a 11 1)
a) Sequestri a scopo
estorsivo: + 148% (da 31 a 77)
b) Sequestri per
motivi sessuali: + 19,4% (da 134 a 160)
Dati su
"Molestie e violenze sessuali" –
Sono più di mezzo
milione (520mila) le donne dai 14 ai
59 anni che nel corso della
loro vita hanno subito una violenza
tentata o consumata, il 3% delle donne in quella
classe d'età.
OGNI GIORNO, in media, 7 donne subiscono violenza sessuale
Nel corso della vita il
44% delle donne che hanno subito uno stupro o un
tentativo di stupro lo
ha subito in luoghi familiari (casa
propria, lavoro, casa di
amici e parenti o spazi
circostanti)
Gli autori delle
violenze sono soprattutto persone conosciute: amici (23,5%), datori
o colleghi lavoro (15,3%)
fidanzati o ex fidanzati (6,5%) coniugi o ex con iugi (5,3%).
I1 24,2% delle donne
abusate nel corso della vita ha subito più volte violenza dalla
stessa persona.
Solo il 7,4% delle donne
che ha subito una violenza tentata o consumata nel corso
della vita ha denunciato il
fatto. Quindi, OLTRE IL 90% DELLE VITTIME NON
DENUNCIA IL FATTO.
In Italia la violenza
sessuale è riconosciuta come reato contro la persona e non contro
la morale dal 1996 (legge
15 febbraio 1996 n.66)
Più della metà (9
milioni 860mila, pari al 55,2%) delle donne tra i 14 ed i 59 anni
hanno subito nell'arco
della loro vita almeno una molestia a sfondo sessuale,
QUINDI PIU' DI UNA DONNA
SU DUE.
STALKING: molestie verbali e telefonate oscene (26 e 25%
delle donne)
pedinamento e atti di
esibizionismo (23%); molestie fisiche (20%)
In EUROPA LA VIOLENZA
RAPPRESENTA LA PRIMA CAUSA DI
MORTE DELLE DONNE NELLA
FASCIA D'ETA' TRA i 16 ed i 50 anni.
In ITALIA ogni 3 MORTI
VIOLENTE una riguarda donne UCCISE DA UN
MARITO, CONVIVENTE o
FIDANZATO.
UNA DONNA SU 5 HA SUBITO
UNA QUALCHE FORMA DI VIOLENZA
NELLA SUA VITA
RAPPORTO EURES-ANSA 2005 “L'omicidio volontario in Italia"
UN OMICIDIO SU 4 IN
ITALIA AVVIENE IN FAMIGLIA, TRA LE
MURA DOMESTICHE, IL 70% DELLE VITTIME SONO DONNE E IN 8 CASI SU 10
L'AUTORE E' UN UOMO.
Nel 2005 sono state 138 le
donne ammazzate in famiglia.
RAPPORTO di
Sheila Henderson presentato al Comitato per l'uguaglianza tra uomini e donne
del Consiglio d'Europa (1997)
ALIMENO UNA DONNA SU 5
SUBISCE UNO STUPRO O UN TENTATO STUPRO NELLA VITA.
UNA DONNA SU 4 VIENE
MALTRATTATA DAL PARTNER O DALL'EX PARTNER.
QUASI TUTTE LE DONNE HANNO
SUBITO UNA O PIU' MOLESTIE DI TIPO SESSUALE lungo l'arco della vita
Solo il 10% dei
maltrattatori presenta problemi psichici
donne tra i 15
ed i 44 anni
Secondo I'ONU
una donna su tre nel mondo (un miliardo di donne)
subisce
vessazioni, soprusi, mutilazioni o stupri
ANALISI IPSOS
2005
In Italia il marito o il
convivente è l'autore della
violenza ne11'85% dei casi.
Tra il 2000 ed il 2005 sono
avvenuti 495 omicidi all'interno della coppia: ne11'88,6% dei casi sono uomini
che hanno ucciso Ia propria partner o ex partner.
I1 movente è nel 37,6% dei
casi la gelosia; nel 26% litigi; ne1178,2% raptus; nel 6% disturbi psichici
dell'autore.
5.2 Studio sulla “La partecipazione
equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale”, conclusosi con
un seminario finale tenutosi a Roma il 13-15 dicembre 2004 di cui si allega la
pubblicazione degli atti del seminario finale (Quaderni del CSM, anno 2005,
numero 145)
Tale
studio, promosso dal CSM è un esempio di collaborazione e confronto che
travalica le realtà nazionali.
Infatti
è stato finanziato dall’UE e ha coinvolto: il Ministro della Giustizia
francese, il Consiglio generale del Potere Giudiziario spagnolo, l’ ufficio del
Pubblico Ministero presso la Sprema Corte di Giustizia rumena ed il Ministro
della Giustizia italiano.
Il
punto comune di partenza è quello per cui i principi della parità di
trattamento e della non discriminazione sono al centro del modello sociale
europeo e rappresentano uno dei capisaldi dei diritti e dei valori fondamentali
dell’individuo che sono alla base dell’Unione Europea.
L’obiettivo
del progetto era verificare, appunto, “la partecipazione equilibrata delle
donne e degli uomini al processo decisionale”; il metodo usato è stato quello
rigorosamente scientifico.
Si
sono cioè confrontati i dati che un campione significativo di magistrati ha
fornito rispondendo ad un questionario appositamente predisposto, ovvero
mediante interviste.
Il
lavoro di studio, ricerca ed elaborazione è stato posto in esser dal Comitato
Pari Opportunità, integrato da un gruppo di lavoro composto da magistrati e
dirigenti ministeriali.
L’oggetto
della ricerca era verificare la proporzionalità tra l’aumento della presenza
femminile in magistratura e quella delle medesime negli incarichi di direzione
ed organizzazione degli uffici giudiziari, nella magistratura di legittimità
nelle cariche istituzionali e funzionali al governo della magistratura, nonché nelle
strutture deputate alla formazione dei magistrati.
Il
risultato dell’indagine è stato, tristemente, quello per cui non c’è diretta
proporzionalità tra l’aumento delle donne in magistratura e la loro presenza
negli incarichi dirigenziali e gestionali.
Questo
dato è determinato in parte anche dall’influenza che l’anzianità di servizio ha
nelle chances di vedersi attribuire un ruolo direttivo che ancora oggi
scoraggia molte donne dal presentare domanda per ricoprire incarichi direttivi
e semi-direttivi.
Ricordiamo
infatti che le donne hanno accesso alla magistratura italiana solo dal 1965!
L’atteggiamento
mentale che si vuole tuttavia scoraggiare è quello del permanere del
“pregiudizio di genere” da parte degli organi preposti alla nomina dei
magistrati dirigenti gli uffici giudiziari che si risolve nell’adozione del più
tradizionale dei cliché nella valutazione delle attitudini femminili: anche per
le donne magistrato ci sarebbe una sorta di naturale vocazione ad incarichi
dirigenziali che confermerebbero la predilezione verso gli affari famigliari o,
tutt’al più, verso la giurisdizione compassionevole della sorveglianza dei
detenuti.
Un
dato ulteriore e positivo interviene invece dall’esperienza delle ultime
settimane.
La
seduta plenaria del CSM del 7 febbraio 2008 ha infatti attribuito, per la prima volta in
Italia, l’Ufficio Direttivo Superiore di presidente di Sezione
della Corte di Cassazione, all’unanimità dei voti, alla dott.ssa Maria
Gabriella LUCCIOLI.
Inoltre,
nella stessa seduta, la dott.ssa Manuela ROMEI è stata nominata, per la prima
volta una donna, Presidente della Corte d’Appello di Venezia.
5.3 La formazione e la sensibilizzazione
dei magistrati alla tematica delle pari opportunità della magistratura e delle
professioni forensi
Questo
ambizioso obiettivo coinvolge la politica del CSM nella sua interezza in
ragione della sua funzione istituzionale, ma è costante attenzione del Comitato
per le Pari Opportunità in Magistratura focalizzare l’attenzione verso
determinate problematiche.
L’obiettivo è quello di costruire una reale
giurisprudenza dell’equità, basata sui principi dei diritti umani e della
non-discriminazione nei confronti della donna attraverso un percorso di formazione
vera e propria dei giudici nazionali affinché siano preparati all’applicazione
delle convenzioni internazionali e regionali (comunitarie) nella soluzione dei
casi che si presentano ai loro uffici.
Il CSM non può ignorare questa esigenza, nel suo moderno
ruolo di supervisore dell’organizzazione degli uffici e della loro
funzionalità, sommando compiti di garanzia verso i magistrati che li compongono
e condividendo la responsabilità per la qualità del servizio fornito al paese
dalla magistratura per il tramite di quegli stessi uffici.
I nostri corsi di formazione individuano determinate
aree tematiche (in gran parte corrispondenti con quelle evidenziate in questo
convegno) sulle quali appuntare l’attenzione e l’approfondimento conoscitivo
dei magistrati.
In particolare la violenza domestica o la violenza
sessuale, puntando l’attenzione sui “casi di minore gravità” che più si
prestano, per il loro carattere atipico, all’insinuarsi dello stereotipo.
Corsi programmati per l'anno: 2005 |
||||
Inizio |
Fine |
Codice |
Titolo |
Luogo |
28/02/2005 |
01/03/2005 |
1507 |
ROMA,
HOTEL JOLLY MIDAS |
|
10/10/2005 |
12/10/2005 |
1532 |
ROMA, SCUOLA SUP.AMM.INTERNO |
|
4/11/2005 |
14/11/2005 |
2122 |
ROMA, SEDE CONSILIARE |
|
31/01/2005 |
04/02/2005 |
1685 |
LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL' UOMO: LE
MODALITA' NELLA SUA UTILIZZAZIONE |
PARIGI |
4/11/2005 |
18/11/2005 |
1706 |
PARIGI |
|
9/11/2005 |
9/11/2005 |
2264 |
TRENTO |
|
15/03/2005 |
15/03/2005 |
2669 |
TORINO |
Corsi programmati per
l'anno: 2006 |
||||
Inizio |
Fine |
Codice |
Titolo |
Luogo |
30/01/2006 |
01/02/2006 |
1963 |
ROMA, HOTEL JOLLY MIDAS |
|
03/07/2006 |
05/07/2006 |
1986 |
ROMA, HOTEL JOLLY MIDAS |
|
06/02/2006 |
08/02/2006 |
2146 |
ROMA, HOTEL JOLLY MIDAS |
|
22/10/2006 |
28/10/2006 |
2214 |
GERMANIA |
|
3/11/2006 |
17/11/2006 |
2208 |
PARIGI |
|
30/01/2006 |
03/02/2006 |
2171 |
La convenzione europea dei diritti dell'uomo: le
modalita' nella sua utilizzazione |
PARIGI |
Corsi programmati per
l'anno: 2007 |
||||
Inizio |
Fine |
Codice |
Titolo |
Luogo |
28/02/2007 |
02/03/2007 |
2461 |
ROMA,
HOTEL JOLLY MIDAS |
|
22/05/2007 |
22/05/2007 |
2768 |
ROMA, SEDE CONSILIARE |
|
03/10/2007 |
05/10/2007 |
2492 |
I delitti sessuali e contro soggetti deboli: aspetti
sostanziali e processuali |
ROMA,
HOTEL JOLLY MIDAS |
19/11/2007 |
21/11/2007 |
2597 |
I delitti sessuali e contro soggetti deboli: aspetti
sostanziali processuali (duplicato) |
ROMA, HOTEL JOLLY MIDAS |
Corsi programmati per
l'anno: 2008 |
||||
Inizio |
Fine |
Codice |
Titolo |
Luogo |
21/01/2008 |
23/01/2008 |
2882 |
ROMA, HOTEL JOLLY MIDAS |
|
13/10/2008 |
15/10/2008 |
2928 |
ROMA, HOTEL JOLLY MIDAS |
|
0/11/2008 |
10/11/2008 |
3088 |
Seminario sulla legislazione comunitaria
anti-discriminazione |
GERMANIA |
03/12/2008 |
05/12/2008 |
2938 |
I delitti di violenza sessuale e quelli contro soggetti
deboli: aspetti sostanziali e processuali |
ROMA, HOTEL JOLLY MIDAS |