Consiglio Superiore della Magistratura

Comitato di Presidenza

 

                                                                                  Ai Signori PRESIDENTI

                                                                                              delle Corti di Appello

                                                                                              LORO SEDI

 

  

OGGETTO:   Pratica num 9/VA/2008  - Nota in data 23 gennaio 2008 del Comitato per le pari opportunità in magistratura, con la quale si trasmette una proposta di Circolare, approvata dal C.p.o.m. in data 12 dicembre 2007, concernente: Istituzione dei Comitati Pari Opportunità decentrati presso i Consigli Giudiziari.

 

Comunico, su disposizione del Comitato di Presidenza, che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 9 aprile 2008, ha approvato, all’unanimità, la seguente delibera:

«Il Consiglio,

- letta la delibera adottata in data 12/12/2007 dal Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Superiore della Magistratura avente ad oggetto la proposta di creazione di Comitati per le pari opportunità decentrati presso ciascun Consiglio giudiziario;

- premesso che le modifiche apportate dalla legge 31/7/2007 n. 111 alla disciplina del D.Lvo n. 25 del 2006 hanno ridisegnato le competenze dei Consigli giudiziari con una evidente riconsiderazione della loro ausiliarietà e subordinazione funzionale rispetto al Consiglio nell'ambito del sistema dell'autogoverno, ma con il rafforzamento di un ruolo di centralità  in materia di valutazione di professionalità dei magistrati  e di vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto, con competenza di segnalazione di eventuali disfunzioni al Ministero della giustizia;

- preso atto che la sopra indicata delibera evidenzia quanto segue:

“Partendo dal presupposto per cui il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro e quindi anche all'interno degli Uffici Giudiziari, può essere raggiunto soltanto attraverso il riequilibrio tra la componente maschile e quella femminile, compresenti nella realtà giudiziaria, la proposta che si intende sottoporre al Consiglio Superiore della Magistratura ha la caratteristica di non riguardare singoli accorgimenti  in favore delle donne, ma di prospettare un cambiamento organizzativo, governato in un'ottica di genere. Si tratta di una proposta di “mainstreaming” di genere in Magistratura che intende agevolare e rendere più facilmente accessibile l'approccio delle colleghe ai problemi della conciliazione e che è stata inserita da questo Comitato nell'agenda di attività e di azioni positive in Magistratura per questo anno 2007, Anno Europeo per le Pari Opportunità per tutti.

- Considerato che l'art. 1  L. 125/1991,  come recepito dall'art.42  del Codice delle Pari Opportunità di cui al D, Lgs. N.198/2006, prevede che le Amministrazioni dello Stato adottino azioni positive per assicurare, nel loro ambito,  la piena realizzazione di pari opportunità  “di lavoro” e  “nel lavoro” tra uomini e donne e che individuino misure volte alla rimozione degli ostacoli di fatto impeditivi di un tale obiettivo;

- considerato che la  concreta attuazione dell'art. 42 della citata legge e del punto V° della Direttiva sulle Pari Opportunità in data 23/5/2007 richiede  interventi, non solo a livello delle strutture centrali dell'apparato statale, ma anche a livello delle articolazioni territoriali che hanno assunto,  oltre che un maggior rilievo politico-istituzionale,  anche  una parte  rilevante delle funzioni svolte dalla struttura centrale;

- che in tal senso una chiara indicazione è fornita dall'art.43 Cod. P. O, a mente del quale la promozione delle azioni positive è demandata agli organismi di parità non solo a livello nazionale, ma anche in sede locale;

- che la determinazione di procedere sulla via del decentramento e dell'articolazione territoriale del sistema di autogoverno in Magistratura,  (sottolineata dalla recente riforma dei Consigli Giudiziari),  deve valere anche per ciò che riguarda la promozione della cultura in un'ottica di genere,   rivolta alla valorizzazione delle differenze all'interno degli  uffici;

- che le osservazioni sopra svolte  rendono  opportuna la istituzione,  presso i singoli Consigli Giudiziari,  di CPO decentrati in funzione ausiliaria,   propositiva e consultiva non vincolante   nei confronti dei Consigli Giudiziari medesimi e nei confronti del CPO istituito presso il Consiglio (CPOM);

- che l'esigenza di coordinare ed armonizzare le modalità operative dei CPO decentrati con quelle del CPOM  suggerisce di trovare dei criteri organizzativi omogenei, stante il preminente interesse ad un'uniformità di condotte, cui dovrebbero attenersi i singoli Consigli Giudiziari nell'esercizio dei loro poteri di autoregolamentazione  per disciplinare struttura e attività dei CPO decentrati (CPOCG);

- che,  per salvaguardare la detta esigenza,  si potrebbe prevedere:

per quanto riguarda la struttura dei CPO decentrati, (CPOCG);

che essi siano presieduti  da un/a componente del Consiglio Giudiziario nominato tra i magistrati eletti;

che di essi facciano parte: due (nei distretti di cui all'art. 9 comma 2° D.Lgs. n.25/2006) ovvero quattro (in tutti gli altri distretti) magistrati, di cui almeno la metà donne (preferibilmente svolgenti funzioni tra loro diversificate,  e cioè civili,   penali e  requirenti), designate congiuntamente dalla Giunta Distrettuale dell'ANM e/o dall'ADMI; il numero dei componenti varia in relazione alla dimensione del Distretto, affinché si possa consentire una più approfondita conoscenza delle problematiche legate alle diverse realtà territoriali (ad es. Distretti con più circondari);

una donna avvocato,  designata dal C.P.O. presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del capoluogo del Distretto, ovvero - in mancanza del C.P.O. - dal medesimo Consiglio dell'Ordine, affinché sia  garantita,  pur nella salvaguardia delle esigenze della conciliazione, la ricerca delle migliori soluzioni ai problemi,  (condivisi dall'avvocatura e dalla magistratura),  di organizzazione ed efficienza degli Uffici Giudiziari; 

un'esperta in materia di parità designata dalla Consigliera Regionale di Parità o dalla Commissione Pari Opportunità presso la Regione,   anche per assicurare un raccordo con le realtà istituzionalmente preposte alla realizzazione di quelle infrastrutture - quali gli asili nido - la cui mancanza è una delle fonti di maggiore disagio per le giovani donne magistrato e per la struttura a causa delle ricadute negative che essa può comportare sull'efficienza del servizio giustizia; 

una componente del CPO costituito tra il personale amministrativo degli uffici giudiziari presso la Corte di Appello  o,   in mancanza di detto CPO, su designazione dell'Organismo di rappresentanza unitaria del personale previsto dall'art.43 Cod. P.O. con rinvio all'art. 42 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, ovvero - ove questo non provveda alla designazione - su indicazione del Dirigente Amministrativo della Corte,  per consentire un'adeguata interlocuzione nel settore dell'organizzazione degli Uffici;

per quanto riguarda i settori di intervento dei CPO decentrati (CPOCG);

fermo il carattere propositivo e consultivo non vincolante, (ed esclusivamente volto ad individuare e prevenire discriminazioni di fatto e/o di diritto), delle loro deliberazioni e ferma la opportunità di conformare la loro attività a canoni operativi improntati a ragionevolezza,  funzionalità, certezza e prevedibilità, assicurando nel contempo un grado minimo di conoscibilità e di  trasparenza degli atti posti in essere, tali settori di intervento potrebbero essere individuati come segue:

- nell'area di competenza dei Consigli Giudiziari, affinché nella materia tabellare sia assicurato il rispetto di quanto previsto dal paragrafo 42 della circolare n. 27060 del 19/12/2005 sulle tabelle di organizzazione degli Uffici relative al biennio 2006/2007,  e comunque,  nel funzionamento  degli uffici,  si sviluppi una cultura organizzativa in un'ottica di genere. Tale profilo assume particolare importanza, per le giovani magistrate delle Procure, che non potendo più fare affidamento sulle tabelle, dovranno fare leva sull'implementazione, da parte dei Capi degli Uffici,  quantomeno di  “buone prassi”,  dirette  comunque alla conformazione alle disposizioni  previste dalla sopraccitata circolare in  tema di organizzazione del lavoro in caso di assenze dal servizio per maternità e di rientri dalla maternità. 

I Comitati potrebbero poi interloquire affinché non si verifichino ipotesi di “segregazione di genere”, (con Sezioni o Collegi tutti al maschile o tutti al femminile), e affinché  non riemergano vecchi stereotipi nella valutazione professionale delle colleghe, (in maternità e/o fino ai tre anni di vita del bambino, o che siano comunque necessitate ad avvalersi di congedi parentali), stereotipi che potrebbero riaffacciarsi con le nuove valutazioni quadriennali, che  rischiano di introdurre delle disparità di fatto, in quanto i problemi della conciliazione potranno concentrarsi in un periodo di valutazione più breve.

Il Comitato viene investito delle problematiche di genere anche su richiesta e segnalazione del Presidente della Corte di Appello;

- nell'area conoscitiva, per raccogliere ed interpretare i dati di interesse relativi ai magistrati del distretto, (in particolare sullo stato di applicazione, da parte dei Dirigenti degli Uffici, del paragrafo 42 della circolare di approvazione delle tabelle organizzative relative al biennio 2006-2007); per il monitoraggio sull'utilizzazione dei magistrati distrettuali, utilizzazione che presuppone rilevazioni qualitative e quantitative del lavoro giudiziario che sarebbe stato presumibilmente svolto dalle donne magistrato in maternità; per valutare l'incidenza della maternità sulle assenze dal servizio; per lo studio di sistemi di rilevamento del lavoro svolto ripartito per genere, ecc.;

- nell'area della formazione decentrata, in primo luogo per fare in modo che anche la Scuola, che subentrerà al CSM nell'area della formazione, (e quindi anche nella formazione decentrata), mantenga fermi i traguardi di parità, già conseguiti dal CSM, per favorire l'individuazione di tempi,  orari e modalità di svolgimento degli incontri di studio, (eventualmente anche attraverso i sistemi di “e-learning”),  che consentano la effettiva conciliazione tra aggiornamento professionale e vita familiare, in secondo luogo per sollecitare, nella formazione professionale, una cultura organizzativa orientata al rispetto della valorizzazione del contributo di uomini e donne; per contribuire alla eliminazione del pregiudizio di genere nelle decisioni giurisdizionali, (in materia di separazione e divorzio, di reati di violenza sessuale, di tratta di esseri umani); per favorire la conoscenza, tra i/le giovani colleghi/e, della normativa a tutela delle pari opportunità e sui congedi parentali, nonché sulle circolari al riguardo adottate dal CSM; per avviare azioni di formazione della dirigenza sulle tematiche di parità.

Tanto premesso, rilevato che già in materie diverse che implicavano l'istituzione di una struttura decentrata, il Consiglio ha adottato lo strumento della Circolare per la costituzione di organismi che fossero emanazione del locale consiglio Giudiziario, si propone al Consiglio la delibera di costituzione, presso ciascuna sede di Corte di Appello, di un Comitato Pari Opportunità decentrato, quale emanazione del locale Consiglio Giudiziario e dallo stesso proposto per la nomina al C.S.M. con durata quadriennale pari a quella del Consiglio Giudiziario, formato da 6 o 8 componenti come sopra specificati; i componenti restano in carica fino alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati.

Il necessario raccordo dei C.P.O.C.G. con il Consiglio Giudiziario sarà assicurato mediante il collegamento costituito dal presidente del Comitato in quanto componente del Consiglio Giudiziario.

I Consigli Giudiziari provvederanno pertanto a nominare al proprio interno, tra i magistrati eletti, il presidente del Comitato;provvederanno altresì, entro 3 mesi dal loro insediamento, ad acquisire presso gli enti, associazioni ed amministrazioni deputate le indicazioni dei componenti di rispettiva competenza. Qualora, pur dopo la nomina del presidente le associazioni e le amministrazioni non abbiano provveduto alla designazione dei loro componenti, quelli facenti parte del precedente comitato sono prorogati di diritto fino a quando queste non intervengano.

Il Presidente convoca il comitato: almeno ogni due mesi; anche su richiesta di almeno due componenti dello stesso”.

 

Osservato che la creazione di Comitati per le pari opportunità in forma decentrata presso ciascun Consiglio giudiziario appare opportuna in relazione all'attività posta in essere dal Consiglio Superiore della Magistratura per realizzare reali condizioni di parità professionale fra magistrati di genere diverso, sia nell'ambito dell'organizzazione del lavoro giudiziario che in quello dell'arricchimento scientifico personale;

rilevato che i singoli Consigli giudiziari dovranno, realizzando la specifica autonomia regolamentare che potrà svilupparsi nelle direttrici di indirizzo tracciate nella presente risoluzione, procedere alla costituzione di Comitati per le pari opportunità con compiti di proposta e di consultazione nella materie rientranti nelle loro attribuzioni, con particolare riguardo alle condizioni di organizzazione del lavoro ed all'osservanza delle circolari del Consiglio in materia di tutela di genere;

osservato altresì che i costituendi Comitati - la cui struttura ed il funzionamento potranno essere ulteriormente regolamentati sempre nell'ambito di una comune disciplina nazionale che assicuri quantomeno dei tratti essenziali comuni di funzionamento in tutti i distretti- potranno operare a livello locale in tutti settori dell'amministrazione giudiziaria  per perseguire le finalità di una realizzazione di una politica di genere nell'ambito dell'attività forense;

delibera

la costituzione di Comitati per le pari opportunità decentrati presso ciascun Consiglio giudiziario con statuti e compiti che dovranno essere specificati in sede locale nell'ambito delle linee guida della presente risoluzione;

che i singoli regolamenti istitutivi vengano successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura al fine di verificarne la conformità con la presente risoluzione nell'ambito di una omogenea e razionale presenza presso tutti i consigli giudiziari;

dispone

che la presente risoluzione venga trasmessa ai Presidenti della Corti d'Appello per opportuna diffusione e perché vengano informati i Consigli giudiziari aventi sede nei singoli distretti.».